Legge Ordinaria n. 1997 del 01/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1952)
Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'art.   4  del  decreto  legislativo  8  maggio  1948,  n.  867,
ratificato,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 giugno 1951, n. 434,
dopo  il  quarto  comma  di  cui  alla  legge  stessa  e' aggiunto il
seguente:
  "I  posti  di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i
commi  precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell'art.
3 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960, risultino disponibili,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, nel ruolo
centrale  di  gruppo  A del Ministero dell'industria e del commercio,
possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati
dichiarati   idonei  nel  concorso  bandito  ai  sensi  del  presente
articolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - CAMPILLI
                                                              - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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