Legge Ordinaria n. 2 del 10/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1952)
Disposizioni relative alla applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Limitatamente  all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno
1952:
    a)  il termine del 1 agosto fissato dall'art. 273 del testo unico
per  la  finanza  locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive
modificazioni,  e' prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge;
    b)  la  Giunta  municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del
testo  unico  per  la  finanza  locale  14 settembre 1931, n. 1175, e
successive  modificazioni, puo' frazionare in distinti provvedimenti,
da  deliberarsi  non  oltre  il  10  dicembre  1952,  la compilazione
dell'elenco delle variazioni.
  I  singoli  elenchi  delle  variazioni sono depositati negli uffici
comunali  per  venti  giorni  consecutivi,  a  decorrere  dal  giorno
immediatamente  successivo  a  quello  in  cui sono state adottate le
rispettive  deliberazioni  della  Giunta  municipale. Le notifiche ai
contribuenti   debbono   essere  eseguite  nei  periodi  dei  singoli
depositi.
  Per  i  ricorsi  diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in
giusta    misura    a   chi   risulti   indebitamente   esonerato   o
insufficientemente  colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di
deposito dell'ultimo elenco di variazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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