Legge Ordinaria n. 24 del 08/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1952)
Acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie Calabro-Lucane.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  protratto  al  30  giugno  1952  il  termine di esecuzione e di
presentazione  di  domande  di proroghe, stabilito nell'art. 1, commi
primo  e secondo, della convenzione stipulata il 9 marzo 1950 a norma
dell'art.  2  della  legge  6  aprile  1949,  n. 168, e approvata con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  aprile  1950, n. 488,
concernente  la  immissione  in servizio del nuovo materiale rotabile
che  la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo deve
acquistare per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane.
  E'  corrispondentemente  protratta  al  1  luglio  1952  la  data a
decorrere  dalla  quale detta Societa', ai sensi dell'art. 1, secondo
comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168, e dell'art. 5, primo comma,
della  richiamata  convenzione  9  marzo  1950,  dovra' rimborsare in
annualita', posticipate le anticipazioni concessele dal Ministero dei
trasporti per l'acquisto del nuovo materiale rotabile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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