Legge Ordinaria n. 2466 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1953)
Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  27  della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal
seguente:
  "Chiunque  contravvenga  alle disposizioni contenute negli articoli
1,  3,  6,  7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente
legge e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona
occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.
  "L'ammenda  non  puo'  mai essere complessivamente superiore a lire
100.000 ne' inferiore a lire 800.
  "Le  contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire
3000  per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si
riferisce  la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma
complessiva di lire 300.000".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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