Legge Ordinaria n. 3098 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1953)
Modificazioni all'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  2  della  legge  25  luglio  1941,  n.  1136, quale risulta
modificato  dall'art.  1  della  legge  27  giugno  1942,  n. 976, e'
sostituito dal seguente:
  "Ai  corsi  di  pilotaggio  aereo,  di  cui al precedente articolo,
possono  essere  ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
    1)  abbiano  compiuto  il  17° anno di eta' e non superato il 23°
alla data stabilita dal bando di concorso;
    2) debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per
avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio
militare  per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se
gia'  incorporati  nell'Aeronautica militare, debbano ancora ultimare
la ferma di leva;
    3) risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano
a famiglia di incensurabile moralita';
    4)   abbiano  conseguito  il  diploma  di  maturita'  classica  o
scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale,
ovvero,  se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero,
questo   sia   ritenuto   dal  Ministero  della  pubblica  istruzione
equipollente ad uno dei titoli predetti;
    5)  abbiano  l'attitudine  al  pilotaggio  militare da accertarsi
presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica,

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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