Legge Ordinaria n. 364 del 29/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1952)
Finanziamenti in pesos per l'emigrazione italiana in Argentina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato, entro il limite di 200
milioni  di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei
cambi la valuta necessaria per:
    a)  finanziamenti  intesi a coprire la spesa del trasferimento in
Argentina  di  lavoratori  emigranti  ed  anche  delle loro famiglie,
nonche'  delle  famiglie  di  lavoratori  gia'  emigrati  i  quali lo
richiedano sempreche' sia accertata la convenienza della richiesta;
    b)  finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di
contadini  italiani  e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa
di  trasferimento  e  di  sistemazione  in  Argentina  per  lavori di
colonizzazione agricola.
  I   suddetti  finanziamenti  saranno  concessi  tenendo  conto  dei
contributi   e   delle  agevolazioni  da  parte  argentina  che,  nel
complesso,  dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi
dal Governo italiano.
  Ai  lavoratori  emigrati  dovra'  essere riconosciuta la parita' di
trattamento  con  i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e
di assicurazioni sociali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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