Legge Ordinaria n. 548 del 17/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1952)
Determinazione dell'importo dell'indennita' di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo della indennita' di contingenza, istituita a favore degli
invalidi   di   guerra  di  la  categoria  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  29 aprile 1946, n. 299, e' determinato,
con  effetto  dalla  prima  rata con scadenza successiva al 1 gennaio
1951  e  per  l'anno  1951, tenendo conto dell'indice medio del costo
dell'alimentazione  rilevata dall'Istituto centrale di statistica per
il trimestre ottobre-dicembre 1947.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 maggio 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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