Legge Ordinaria n. 60 del 09/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1952)
Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Corpo della guardia di finanza comprende:
    1 Comando generale;
    5 Comandi di zona;
    1 Comando superiore degli istituti di istruzione;
    17 Legioni territoriali;
    1  Legione allievi, avente alla dipendenza una scuola alpina, una
scuola nautica, e la banda musicale del Corpo;
    1 Accademia e scuola di applicazione;
    1 Scuola sottufficiali.
  Le  legioni  territoriali  si  ripartiscono  in circoli, compagnie,
tenenze,   sezioni,   brigate   e   nuclei   di   polizia  tributaria
investigativa, stazioni e squadriglie del naviglio.
  La  legione allievi e' ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni
e squadre.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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