Legge Ordinaria n. 95 del 07/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1952)
Concessione di un anticipo ai dipendenti statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  il  cui  trattamento economico per stipendio, paga o
retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile
1949,  n.  149,  e  successive  modifitazioni, vengono corrisposte le
seguenti somme nette:
    lire   50.000   al  personale  dei  gradi  non  inferiori  al  6°
dell'ordinamento  gerarchico  delle Amministrazioni dello Stato, o di
grado corrispondente delle Ferrovie dello Stato;
    lire  25.000  al  personale  dei gradi dal 7° al 10° del predetto
ordinamento, o di grado corrispondente;
    lire 15.000 al restante personale.
  Dette  somme on competono al personale il cui trattamento economico
e' disciplinato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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