Legge Ordinaria n. 998 del 25/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1952)
Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sul fondo annuale dei 20 miliardi di cui all'art. 24, comma quarto,
della  legge  21  ottobre  1950,  n.  841, a decorrere dall'esercizio
1952-53,  e fino all'esercizio 1959-60 incluso, e' assegnato a favore
degli  Enti  di  riforma fondiaria che operano nelle localita' di cui
alla  legge 10 agosto 1950, n. 647, la somma di lire 7 miliardi cosi'
ripartita:
    lire  5  miliardi  all'Ente  per  la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale e del territorio del Fucino;
    lire 2 miliardi all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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