Legge Ordinaria n. 164 del 10/04/1954 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1954)
Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole
elementari,  stabilito  col  decreto legislativo 25 febbraio 1948, n.
264, e' modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati
dal   decreto  interministeriale  27  luglio  1950,  in  applicazione
dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 maggio 1947, n. 555:

Grado Qualifica Posti
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6° - Ispettori scolastici . . . . . . . . . . . . . . . n. 281

7°-8° - Direttori didattici. . . . . . . . . . . . . . " 2.121
                                                          ------
                                                       n. 2.402
                                                          ------

  Ai direttori didattici durante il periodo di prova e' attribuito lo
stipendio massimo del grado 8°.
  Superato il periodo di prova sono promossi al grado 7°.
  Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado 6°.
  Al   grado  di  ispettore  scolastico  sono  promossi,  per  merito
comparativo,  i  direttori  didattici  di grado 7° che abbiano almeno
quattro anni di anzianita' in questo grado.
 

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