Legge Ordinaria n. 210 del 07/05/1954 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1954)
Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'     autorizzata     la     spesa     di     lire     175.000.000
(centosettantacinquemilioni)  per  provvedere  alla  riparazione  dei
danni  subiti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi delle
ferrovie dello Stato, a seguito delle alluvioni dell'autunno 1953.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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