Legge Ordinaria n. 636 del 09/08/1954 (Pubblicata nella G.U. del 16 agosto 1954)
Provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze  disposte  dagli  articoli  da 1 a 5 della legge 10
gennaio  1952, n. 9, a favore delle zone disastrate dalle alluvioni e
mareggiate  dell'estate  e  autunno  del 1951, sono estese a tutte le
regioni  del  territorio  nazionale,  esclusa la Calabria, disastrate
dalle alluvioni verificatesi dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954.
  A  tale  scopo  e'  autorizzata  la  spesa di lire sette miliardi e
500.000.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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