Legge Ordinaria n. 1035 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1956)
Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi di origine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In deroga a quanto e' previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo
unico  delle  norme  concernenti gli assegni familiari, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli
assegni  familiari  spettano  ai  lavoratori  stranieri  immigrati in
Italia  anche  se  le persone a carico per le quali la corresponsione
degli   assegni  e'  prevista  risiedono  nello  Stato  del  quale  i
lavoratori stessi sono cittadini.
  La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori
stranieri  cittadini di Stati i quali provvedono ad un trattamento di
reciprocita'  in  favore  dei  cittadini italiani ed ha effetto dalla
stessa data di decorrenza con la quale il trattamento di reciprocita'
e' attuato dal Paese del quale i lavoratori stessi sono cittadini.
  Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle
Convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia ed altri Stati.
 

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