Legge Ordinaria n. 108 del 16/03/1956 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1956)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3,
concernente  l'aumento  del  prezzo  dei  contrassegni  di  Stato per
recipienti   contenenti  prodotti  alcolici  e  la  disciplina  della
produzione   e   del  commercio  del  vermouth  e  degli  altri  vini
aromatizzati, con le seguenti modificazioni:

  All'art. 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  i  prezzi  dei  contrassegni  di  Stato per i recipienti contenenti
liquori  o  acquaviti  indicati  nel decreto Ministeriale 30 dicembre
1952, escluse le acquaviti di vinaccia (grappa), sono stabiliti nelle
seguenti misure:
     fino a litri 0,100.....................  L. 15
     da litri 0,250.........................  L. 15
     da litri 0,500.........................  L. 25
     da litri 0,750.........................  L. 35
     da litri 1,000.........................  L. 40
     da litri 1.500.........................  L. 55
     da litri 2.000.........................  L. 70

  Al  terzo comma, alle parole: "lire 50", sono sostituite le parole:
"lire 15".

  L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  La  vendita  al  pubblico  di  estratti  e di essenze, anche se non
contenenti alcool, idonei alla preparazione di vini vermouth ed altri
vini  aromatizzati,  e'  consentita soltanto in recipienti contenenti
dosi  atte  alla  preparazione  familiare  di non piu' di un litro di
prodotto.
  Su tali recipienti deve essere applicato l'apposito contrassegno di
Stato di cui al terzo comma dell'art. 1.
  I trasgressori sono puniti con la pena della ammenda da lire 20.000
a lire 500.000 oltre la confisca del prodotto.

  L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  Nella preparazione dei vini aromatizzati deve essere impiegato vino
nazionale  di  gradazione  complessiva,  effettiva  e  potenziale non
inferiore al 10 per cento in volume.
  Esso  deve  essere  presente nel prodotto finito in percentuale non
inferiore  al  75 per cento in volume, fatta eccezione per i vermouth
qualificati secchi per i quali detta percentuale e' ridotta al 70 per
cento.
  Nella preparazione dei vini aromatizzati e' ammesso l'impiego, come
prodotto  base,  di  vermouth  o  di marsala non speciale, purche' in
percentuale  rispettivamente  non inferiore al 95 per cento ed all'80
per cento in volume.
  Nella  preparazione dei vini aromatizzati e' permessa l'aggiunta di
alcool  etilico  rettificato  ad almeno 95° o di acquavite di vino ad
almeno  65°,  di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato,
di  saccarosio,  di  caramello  (saccarosio  bruciato), nonche' delle
sostanze  permesse  dalle  vigenti  disposizioni  atte a conferire al
prodotto  odori  e  sapori  estranei  al  vino, i quali devono essere
nettamente percepibili per via organolettica.
  Per  i  vini  aromatizzati  messi in commercio con la denominazione
"aperitivo  a  base  di  vino"  o "americano", e' consentita anche la
colorazione  con  cocciniglia od oricello od altri coloranti permessi
dalle vigenti disposizioni sanitarie.

  All'art.  7,  al  secondo  comma, alle parole: "non inferiore a 5",
sono  sostituite le parole: "non inferiore a 4"; al terzo comma, alle
parole:   "rispettivamente   a   7",   sono   sostituite  le  parole:
"rispettivamente a 6".

  All'art.  8, primo comma, alle parole: "deve essere sempre presente
l'assenzio,  tranne  che  il  prodotto  non  sia", sono sostituite le
parole:  "devono  essere  sempre presenti le artemisie, tranne che il
prodotto sia".

  All'art. 9 sono soppresse le parole: "e di particolare gravita'".

  L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  La  produzione  a  scopo  di  vendita  e  l'imbottigliamento per la
vendita  dei  vini aromatizzati sono consentiti soltanto a coloro che
ne  abbiano  avuta  licenza  dal  Ministero  dell'agricoltura e delle
foreste,  di  concerto  con quelli dell'industria e commercio e delle
finanze.   La  licenza  per  l'esercizio  della  produzione  o  dello
imbottigliamento   e'   concessa   ad   ogni   stabilimento  a  tempo
indeterminato  ed  e'  soggetta  al  pagamento a favore dell'Erario -
secondo  le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro
per  le  finanze,  di  concerto con quello per l'agricoltura e per le
foreste  -  per  ogni  anno  solare  o  sua  frazione,  di un diritto
commisurato  alla  potenzialita'  di produzione o di imbottigliamento
nella  misura  di  lire  10  mila  per quantita' fino a 500 ettolitri
annui,  di  lire 20 mila per quantita' fino a 1000 ettolitri, di lire
40  mila,  da  oltre  1000 fino a 2000, di lire 80 mila da oltre 2000
fino a 5000, di lire 150 mila oltre 5000 ettolitri.
  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste, di concerto con
quelli dell'industria e commercio e delle finanze puo' sospendere per
non  piu'  di  due  mesi o revocare la licenza nei casi di infrazione
alle  disposizioni del presente decreto senza pregiudizio delle altre
penalita'.
  Il provvedimento di sospensione e' definitivo.
  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano ai marsala
speciali ad eccezione di quelli ad aromatizzazione amara.
  Con  decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste, di
concerto  con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio
saranno  emanate  le  norme  per  il rilascio delle licenze di cui al
presente articolo.

  All'art. 11, ultimo comma, sono soppresse le parole:
  "di cui al primo comma del presente articolo".

  L'art. 13 e' sostituito dal seguente:
  Salvo  le  disposizioni  di  cui  al successivo articolo 15, i vini
aromatizzati  possono  essere  conservati fuori dello stabilimento di
produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati
in recipienti di capacita': .
    1) di due litri;
    2) di un litro;
    3) di mezzo litro;
    4) non superiore ad un decilitro.
  Per  le  capacita' dei recipienti e' consentita la tolleranza del 5
per cento in piu' o in meno.
  I  recipienti  devono  essere  muniti  di un contrassegno di Stato,
applicato  in  modo  tale  da  impedire che il contenuto possa essere
estratto senza la rottura del contrassegno stesso.
  Sui  recipienti  deve  essere  applicata  una etichetta resistente,
solidamente fissata, recante:
    a)   la   denominazione  "vino  aromatizzato",  o  "vermouth",  o
"aperitivo  a  base  di vino", o "vino chinato", o "vino aromatizzato
all'uovo", a seconda dei casi;
    b)  la  capacita'  del  recipiente  e  la  gradazione alcoolica e
zuccherina del contenuto. E' ammessa una tolleranza di mezzo grado in
piu'  o  in meno rispetto a quella indicata, purche' venga rispettata
la gradazione alcoolica minima prescritta;
    c) nome o ragione sociale della ditta intestataria della, licenza
dello stabilimento ove il prodotto e' stato imbottigliato e indirizzo
di quest'ultimo.
  L'imbottigliatore   e'  responsabile  a  tutti  gli  effetti  della
regolarita'  del  prodotto  imbottigliato  e  della veridicita' delle
indicazioni contenute nell'etichetta.
  Le   indicazioni  obbligatorie  prescritte  nel  presente  articolo
debbono  essere leggibili ed indelebili; sui recipienti da due litri,
da  un  litro e da mezzo litro esse dovranno apparire in caratteri di
altezza  non inferiore a tre millimetri e due di larghezza per quelle
di  cui  alla,  lettera a); e di due millimetri di altezza per 1,5 di
larghezza per quelle di cui alle lettere l) e c).
  Le  indicazioni  obbligatorie  comprese  quelle  prescritte  per il
prodotto  estero  all'ultimo  comma  dell'art.  19, possono figurare,
anziche'  sull'etichetta  principale,  su  un  talloncino situato sul
recipiente nella stessa faccia della etichetta principale.
  Per  i  flaconcini  di  capacita' non superiore ad 1 decilitro, una
parte  delle  scritte  obbligatorie  potra'  figurare  anziche' sulla
etichetta sulla capsula o sul tappo, o comunque sulla chiusura.
  In  ogni  caso  le iscrizioni obbligatorie possono essere smaltate,
impresse,   stampate   o   altrimenti   permanentemente  apposte  sui
recipiente.
  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano ai marsala
speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara.
  Sotto   vigilanza   fiscale   permanente  presso  i  produttori  e'
consentita  la  preparazione  di  vini  aromatizzati, diluiti con non
oltre  il  50  per  cento  di  acqua  gassata  (semplice o di soda) a
condizione   che   il   loro  imbottigliamento  venga  effettuato  in
recipienti   non  superiori  ad  1  decilitro  e  purche'  l'anidride
carbonica   disciolta   sia   tale   da  assicurare  una  pronunciata
effervescenza   all'atto   della  stappatura  del  recipiente  e  del
versamento  del  liquido  e  la  gradazione  alcoolica  svolta  resti
compresa tra l'8 ed il 12 per cento in volume.
  Per questi prodotti la denominazione di cui alla precedente lettera
a) dovra' essere completata dalla parola "soda".
  Dopo l'art. 13 e' aggiunto il seguente art. 13-bis:
  Il  Ministro  per  l'agricoltura  e per le foreste, di concerto con
quelli per l'industria e commercio e per le finanze, puo' autorizzare
la  vendita  di  prodotti tipici in recipienti caratteristici, per un
periodo  di  tempo  non  superiore a tre anni dalla entrata in vigore
della  presente  legge,  da  tenere  sul banco di mescita, forniti di
apposito rubinetto, alle ditte che almeno da dieci anni abbiano usato
tali recipienti per la distribuzione del prodotto.
  Tale autorizzazione puo' essere concessa:
    a)  per  quantitativi  non  superiori  a  quelli  venduti in tali
recipienti   e  calcolati  in  base  alla  media,  annua  dell'ultimo
triennio;
    b)  purche'  i  recipienti  vengano  muniti  di  sigilli  che non
consentano la reintroduzione del liquido;
    c)  purche'  i recipienti possano essere riempiti soltanto presso
la  fabbrica  di  origine  sotto  vigilanza  fiscale  e  non  possano
circolare  pieni  che dallo stabilimento di produzione al rivenditore
autorizzato  alla mescita, il quale non potra' tenere in funzione nel
proprio esercizio che un solo recipiente di tale genere.
  I  contrassegni  di  Stato saranno applicati al tappo superiore dei
recipienti.

  All'art. 14, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  I contrassegni di Stato nei recipienti di capacita' superiore ad un
litro  avranno  valore  proporzionale  al  contenuto  dei  recipienti
stessi.

  All'art.  17, secondo comma, alle parole: "recipiente da un litro o
da mezzo litro, sono sostituite le parole:
  "recipiente da due litri, da un litro o da mezzo litro".

  Dopo l'art. 21, e' aggiunto il seguente art. 21-bis:
  Con  il  decreto  previsto  dagli  articoli 10, ultimo comma, e 11,
ultimo comma, saranno stabilite le norme relative alla disciplina del
prelevamento  dei  campioni  per  l'analisi dei prodotti previsti dal
Capo II del presente decreto.

  L'art. 23 e' sostituito dal seguente:
  Per  lo  smaltimento  dei vermouth e dei vini aromatizzati, nonche'
degli  estratti  ed  essenze  di  cui all'art. 4, gia' in commercio e
giacenti  presso gli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento
alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, e' concesso,
dalla  suddetta  data,  un termine di Sei mesi, elevato a dodici mesi
per quelli in bottiglia.
  E'  concessa altresi' una tolleranza di sei mesi per l'applicazione
delle  nuove  caratteristiche  di composizione del prodotto destinato
all'estero  e di diciotto mesi per l'attuazione delle norme contenute
negli articoli 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto.
  La corresponsione del prezzo del contrassegno di cui all'art. 14 ha
effetto  dal  1  luglio  1956  e,  per i vermouth e vini aromatizzati
contenuti  in  recipienti diversi da quelli elencati nell'art. 13, il
prezzo,  nella  misura  di  lire 20 al litro, deve essere corrisposto
secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro per
le  finanze.  Ai  contravventori  alla  norma  del  presente comma si
applicano le sanzioni previste dall'art. 17.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 marzo 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - COLOMBO -
                                                      MEDICI - ZOLI -
                                                  ANDREOTTI - CORTESE
                                                               - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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