Legge Ordinaria n. 1368 del 27/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1956)
Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  della  difesa  ha  facolta'  di bandire arruolamenti
volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari
marittimi (C.E.M M.).
  Per  gli  arruolamenti  volontari  si  osservano le norme del testo
unico,  approvato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  914, e
successive modificazioni.
  Agli  arruolati  sono  applicabili,  in  quanto non contrarie e non
modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni riguardanti il
personale  volontario  a  premio  previsto  dal  citato testo unico e
successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del
corso  ordinario,  la cui durata per ciascuna categoria e specialita'
e' stabilita dal Ministero della difesa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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