Legge Ordinaria n. 503 del 16/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1956)
Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  presidenti  degli  Istituti  autonomi per le case popolari ed il
presidente  dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello
Stato possono, in ogni tempo, annullare le assegnazioni degli alloggi
effettuate  in  contravvenzione, rispettivamente, degli articoli 31 e
376  del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica,
approvato  con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni.
  Gli   stessi   presidenti   possono   in  ogni  tempo  revocare  le
assegnazioni    degli   alloggi   a   coloro   che,   successivamente
all'assegnazione,  siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni
previste dalle disposizioni citate nel precedente comma.
  Per  la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti
dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e
386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 maggio 1956

                               GRONCHI

                                              SEGNI - ROMITA - MEDICI
                                                   MORO - ANDREOTTI -

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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