Legge Ordinaria n. 701 del 22/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1956)
Proroga della facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  facolta'  di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni
in  servizio  permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di
complemento  che  abbiano  prestato  servizio di prima nomina, di cui
all'art  7  della  legge  24  dicembre  1951,  n.  1638,  puo' essere
annualmente esercitata fino all'anno 1961.
  Il  limite  massimo  di  eta'  per la partecipazione ai concorsi da
bandire per gli anni suddetti e' elevato ad anni 30 per gli aspiranti
alla  nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi
di  fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32
per  gli  aspiranti  alla  nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo  dell'Arma dei carabinieri e dei servizi, fermo restando il
divieto  di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24
marzo 1942, n. 360.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 giugno 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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