Legge Ordinaria n. 713 del 22/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1956)
Aumento dello stanziamento dei fondi di cui all'ultimo comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già aumentato con la legge 15 maggio 1954, n. 234.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la presente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stanziamento  di  lire  750.000.000  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.   7-bis  dei  decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334,
convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952,
n.  50,  ed  elevato  a  lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15
maggio 1954, n. 234, e' ulteriormente aumentato a lire 980.000.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)