Legge Ordinaria n. 113 del 20/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1958)
Soppressione della Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La   Commissione   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  8  maggio 1946, n. 428, concernente il pagamento dei
debiti  scaduti  delle Amministrazioni dello Stato, e' soppressa e le
relative  attribuzioni  sono  devolute  al  Commissariato  di  cui al
decreto   legislativo   25   marzo   1948,  n.  674,  concernente  la
sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi
  Il  parere della predetta Commissione e' sostituito dalla decisione
del commissario a norma dell'art. 13 del citato decreto n. 674.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                              ZOLI - MEDICI - GONELLA

                                              Visto,               il
Guardasigilli: GONELLA
 

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