Legge Ordinaria n. 314 del 21/03/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1958)
Estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (E.N.E.M.).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  licenziati  dalle  sezioni di coperta e di macchina delle scuole
secondarie  di  avviamento professionale a tipo marinaro, sia statali
che  parificate, e degli istituiti professionali a tipo marinara o di
scuole professionali marittime, indicati dal Ministro per la pubblica
istruzione,  di concerto con quello per la marina mercantile, i quali
aspirino  a  conseguire, in relazione alla sezione di provenienza, il
titolo professionale di "padrone marittimo per il traffico", "padrone
marittimo  per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico",
"marinaio  autorizzato  alla pesca mediterranea", e "meccanico navale
di 2ª classe per motonavi", di cui agli articoli 253, 234, 256, 257 e
271  del  regolamento  per  l'esecuzione del Codice della navigazione
(navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328,  potranno  essere ammessi a
sostenere  i  relativi  esami anche se non abbiano raggiunto l'eta' e
gli altri requisiti prescritti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)