Legge Ordinaria n. 53 del 07/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1958)
Soppressione del posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  posto  organico  di ispettore medico del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza previsto dall'art. 3 del regio decreto 16 dicembre
1935, n. 2270, e' soppresso.
  Il titolare del posto suddetto e', in via transitoria, mantenuto in
servizio  conservando  l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del
suo  collocamento  a  riposo,  con il trattamento economico di cui al
coefficiente  500  della  tabella  unica  degli  stipendi,  paglie  e
retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del
trattamento economico del personale statale.
  Alla  spesa  derivante  dall'applicazione  della  presente legge si
provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 5 dello stato
di  previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio
finanziario  1957-58  e di quelli dei capitoli corrispondenti per gli
esercizi successivi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                             ZOLI - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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