Legge Ordinaria n. 62 del 07/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1958)
Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  soprassoldo  stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3085, a
favore dei sottufficiali e militari di truppa a cavallo dell'Arma dei
carabinieri  e'  attribuito,  nella  stessa  misura,  ai pari grado a
cavallo  del  Corpo  delle  guardie  di pubblica sicurezza, del Corpo
degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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