Legge Ordinaria n. 1097 del 22/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1959 n. 313)
Provvedimenti per la cinematografia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono
prorogate,  con  le  modificazioni  ed  aggiunte di cui alla presente
legge,  a  decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in
vigore  di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle
per  le  quali  la  legge  stessa prevede una diversa durata, e salvo
quanto  disposto  nella  legge  26 giugno 1959, n. 415, in materia di
revisione di film.
  I  film,  la  cui  lavorazione  sia  in  corso  da  data  anteriore
all'entrata  in  vigore  delle  nuove disposizioni che regoleranno le
provvidenze  per  la  cinematografia  saranno dichiarati nazionali se
riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9
della  legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati dagli articoli 6 e 7
della  legge  31  luglio  1956,  n.  897,  e  potranno  fruire  delle
provvidenze  previste  dalla  legge  31  luglio  1956,  n. 897, salvo
disposizioni piu' favorevoli della nuova legge.
 

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