Legge Ordinaria n. 355 del 27/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1959 n. 141)
Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  32  della  legge  6 agosto 1954, n. 603, e' modificato come
segue:
  "L'imposta   per   i   trasferimenti  a  titolo  oneroso  e  per  i
conferimenti  in  societa'  di  beni  immobili  o  di  altri  diritti
immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli
che  vi  fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30
dicembre  1923,  n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella
misura seguente:
    a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per
ogni cento lire;
    b)   se   il  trasferimento  avvenga  entro  tre  anni  da  altro
trasferimento  a  titolo  oneroso  dello  stesso  immobile  o diritto
immobiliare  sul quale si sia pagata la imposta normale di passaggio:
la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a
concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
    c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:
lire una per ogni cento lire".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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