Legge Ordinaria n. 413 del 19/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1959 n. 152)
Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  al  30 giugno 1963 il diritto erariale di cui allo art. 5 del
decreto-legge  28  settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29
novembre  1956, n. 1329, non verra' applicato su un contingente annuo
di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale.
  I  contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno
assegnati  dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per
l'agricoltura  e  foreste  e per l'industria e commercio a favore dei
singoli  produttori  in  relazione  alla  potenzialita' produttiva di
ciascuno  stabilimento in attivita' al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, ed alle rispettive esigenze lavorative.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 giugno 1959

                               GRONCHI

                                              SEGNI - TAVIANI - RUMOR
                                                 - COLOMBO - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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