Legge Ordinaria n. 488 del 30/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1959 n. 173)
Interpretazione autentica dell'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  norma  di cui all'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295,
recante   modifiche   alla   legge   12   novembre   1955,  n.  1137,
sull'avanzamento  degli  ufficiali  dello  Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica  e  alla  legge  29  marzo 1956, n. 288, sullo stato
giuridico  ed  avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza, si deve intendere riferita anche alla durata dei
periodi  minimi  di  attribuzioni specifiche, quale risulta stabilita
per  gli  ufficiali dell'Esercito, nella colonna 3 della tabella n. 1
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 giugno 1959

                               GRONCHI

                                         SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI

                                         Visto,   il   Guardasigilli:
GONELLA
 

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