Legge Ordinaria n. 560 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1959 n. 187)
Norme in materia di agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della
legge  1 luglio 1959, n. 458, e' prorogato al 15 ottobre 1959, mentre
il  termine del 31 luglio 1959, di cui all'art. 3 della stessa legge,
e' prorogato al 15 settembre 1959.
  E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura di ridurre il prezzo
minimo  di  acquisto  del  vino  destinato alla distillazione, di cui
all'art.  3  della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire
370.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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