Legge Ordinaria n. 680 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 1959 n. 207)
Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  assegnato  al  Governo della Repubblica un nuovo termine di tre
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge per
adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero,
nonche' il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e
al  Consiglio  superiore  della magistratura, alla nuova ripartizione
per qualifiche, di cui all'articolo 1, comma secondo, della, legge 17
febbraio 1958, n. 60.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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