Legge Ordinaria n. 1681 del 04/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1962 n. 326)
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della
sanita' appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo
delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non
pensionabile,  pari  a  lire  70  per  ogni  punto di coefficiente di
stipendio con un minimo di lire 10.000.

    Carriera direttiva:
      Servizi centrali e periferici - medici;
      Servizi centrali e periferici - veterinari.

    Carriera del personale ausiliario:
      Servizi centrali e periferici - guardie di sanita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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