Legge Ordinaria n. 1746 del 11/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1963 n. 6)
Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al  personale  militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o
presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti
dalle norme in favore dei combattenti.
  Le  zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello
Stato Maggiore della Difesa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                FANFANI - ANDREOTTI -
                                                PICCIONI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)