Legge Ordinaria n. 76 del 16/02/1962 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1962 n. 66)
Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  testo  dell'articolo  37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, e'
sostituito dal seguente:
  "Nel  caso  di  smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto puo'
ottenere  la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio
di   un  nuovo  titolo,  presentando  apposita  denunzia,  con  firma
autenticata,  ove  occorra  regolarmente  documentata, nella quale se
trattasi  di  persona  fisica,  espressamente  dichiari, fra l'altro,
sotto  la  propria personale responsabilita', che il titolo smarrito,
sottratto  o  distrutto,  non  conteneva  a  tergo  dichiarazioni  di
trasferimenti  a  terzi  o  di tramutamento al portatore con delega a
terzi per il ritiro dei nuovi titoli.
  Il   rilascio  del  nuovo  titolo  ha  luogo,  in  ogni  caso,  per
rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione.
  Operata  la  nuova  iscrizione  ed emesso il corrispondente titolo,
quello  denunziato  smarrito,  sottratto  o distrutto, e' considerato
virtualmente  annullato  e  di  nessun  valore  nei  confronti  della
Amministrazione del debito pubblico.
  Dopo  effettuata  l'operazione,  l'Amministrazione ne fa pubblicare
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso
stesso,  per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
  Nel  termine  di  sei  mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso
nella  Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo'
ottenere  la  sospensione  del  pagamento  degli  interessi sul nuovo
titolo,  presentando  apposita domanda, con firma autenticata. In tal
caso,  l'Amministrazione  sospende  il  pagamento  degli interessi ed
effettua le opportune comunicazioni all'autorita' competente.
  La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al
precedente  comma  puo'  essere disposta soltanto in base ad accordo'
fra le parti o a provvedimento dell'autorita' giudiziaria".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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