Legge Ordinaria n. 1103 del 04/08/1965 (Pubblicata nella G.U. del 1 ottobre 1965 n. 247)
Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  soggetto  a  vigilanza  del Ministero della sanita' l'esercizio
dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
  La vigilanza si estende:
    a) alla formazione tecnico-professionale;
    b) all'accertamento del titolo di abilitazione;
    c) all'esercizio dell'arte predetta.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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