Legge Ordinaria n. 1463 del 30/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1966 n. 7)
Modifiche all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, contenente norme integrative per la costruzione a cura dell'A.N.A.S. dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  3  della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e' modificato
come segue:
  "Per   la  direzione  e  sorveglianza  dei  lavori  dell'autostrada
Salerno-Reggio   Calabria   e  dei  relativi  raccordi  autostradali,
l'A.N.A.S.  e'  autorizzata  ad assumere, con contratto quinquennale,
non  oltre  34  ingegneri,  non  oltre  80  geometri,  non  oltre  15
disegnatori, non oltre 80 assistenti, non oltre 12 dattilografi e non
oltre   20   autisti,  che  dovranno  risiedere  nella  giurisdizione
territoriale degli uffici di cui all'articolo 4.
  Per gli studi relativi all'attuazione dei lavori della autostrada e
per  le prove di laboratorio dei materiali usati nel corso dei lavori
stessi,   l'A.N.A.S.   e'  autorizzata  ad  assumere,  con  contratto
quinquennale, non oltre 4 laureati in geologia e non oltre 2 laureati
in  chimica, che potranno essere destinati a prestare servizio presso
il Centro sperimentale dell'A.N.A.S. di Cesano.
  La  retribuzione  e'  fissata con decreto del Ministro per i lavori
pubblici,  di  concerto  con  quello  per  il  tesoro, sulla base dei
corrispondenti contratti esistenti per l'impiego privato.
  Le  assunzioni  avverranno  per  chiamata  ed  a seguito dell'esito
favorevole  di  un  colloquio  sulle  materie  professionali  per gli
ingegneri,  di  un colloquio sulle materie professionali ed una prova
pratica  per  i laureati in geologia e chimica, di un colloquio sulle
materie  professionali  per  i  geometri e di una prova pratica per i
disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti.
  Al  personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano
le  norme  concernenti  gli  impiegati  di ruolo e non di ruolo dello
Stato,  fatta  eccezione  per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65
del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
  La  inosservanza  degli  indicati articoli determina la risoluzione
del rapporto d'impiego per colpa del personale assunto a contratto.
  I  contratti  relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino
al massimo di tre anni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO

Visto il Guardasigilli: REALE
 

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