Legge Ordinaria n. 913 del 21/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1965 n. 192 e rettifica 18/05/1966 n. 121)
Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre
1954,   n.   1046,  primo  comma,  il  limite  massimo  di  eta'  per
l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara'
limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29
ottobre  1954,  n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del
presente  articolo  sono  esonerati  dalla  frequenza  del  tirocinio
pratico,  fermo  restando  l'obbligo  della  frequenza  delle lezioni
teoriche.
 

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