Legge Ordinaria n. 1089 del 25/10/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1968 n. 276)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
recante  provvidenze  creditizie,  agevolazioni  fiscali e sgravio di
oneri   sociali   per   favorire   nuovi   investimenti  nei  settori
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
    "Le  agevolazioni  creditizie previste dalle norme richiamate dal
presente  articolo,  ferme  restando  le altre disposizioni stabilite
dalle   norme  stesse,  sono  concesse  con  la  procedura  stabilita
dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1967, n. 38".
  All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:
  "Nei  casi di investimenti da parte di consorzi costituiti tra enti
cooperativi, con capitali apportati dagli associati, gli investimenti
di  cui  al  precedente  comma  si  considerano effettuati dagli enti
consorziati  entro  i  limiti  dei  conferimenti  da ciascuno di essi
apportati.
  La   detrazione  prevista  dal  primo  comma  opera  ai  soli  fini
dell'applicazione  delle imposte di ricchezza mobile e sulle societa'
e relative addizionali.
  Nel   caso   di   impianti   ceduti  col  sistema  della  locazione
finanziaria,  i  canoni dovuti per tutto il periodo di locazione sono
equiparati  agli  investimenti  nei  confronti  del  conduttore.  Nei
confronti   del  locatore  non  si  tiene  conto  degli  investimenti
effettuati nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  e  nei due esercizi successivi in impianti dati in
locazione negli esercizi medesimi".
  Dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:

                             Art. 8-bis.

  "Per  l'esercizio  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del
decreto  e  per  i  due  esercizi  successivi,  l'esenzione  prevista
dall'articolo  34  della  legge  29 luglio 1957, n. 634, e successive
proroghe, e' concessa sulla parte non superiore al 70 per cento degli
utili  dichiarati,  fino  alla concorrenza del 50 per cento del costo
delle opere e degli impianti".
  All'articolo 12 la parola: depositato, e' sostituita con le parole:
presentato per la vidimazione.
  L'articolo 14 e' sostituito con il seguente:
  "Sono esenti dalla tassa di concessione governativa e sono soggetti
alla  tassa fissa di registro gli aumenti di capitale in denaro delle
societa'  per  azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata   nonche'   delle  societa'  cooperative  e  loro  consorzi,
deliberati  e  versati entro due anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  Per  le societa' che si costituiscono entro il predetto termine, le
agevolazioni   previste   dal  precedente  comma  si  applicano  alle
sottoscrizioni  in  denaro del capitale sociale effettuate in sede di
costituzione   ed   a  quelle  successive,  purche'  il  conferimento
effettivo abbia luogo entro il medesimo termine.
  Per  le  societa'  che abbiano o che portino il loro capitale al di
sopra  di 5 miliardi, la concessione delle agevolazioni tributarie di
cui  ai  commi precedenti ha effetto se il Comitato interministeriale
per  il  credito  e per il risparmio, sentito per l'autorizzazione di
cui  alla  legge  3  maggio  1955,  n.  428,  riconosca che l'impiego
dell'aumento del capitale stesso e' corrispondente alle direttive del
Comitato interministeriale per la programmazione economica".
  Dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:

                            Art. 17-bis.

  "Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali, commerciali
e  agricoli  con  potenza  fino a 30 kW sono ridotte del 25 per cento
anche per quanto riguarda la quota fissa, a partire dalle letture dei
contatori   relative   ai  periodi  di  consumo  che  avranno  inizio
successivamente   alla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  Tale  riduzione  vale  fino  alla  lettura  dei  contatori relativa
all'ultimo periodo di consumo del 1970".
  L'articolo 18 e' sostituito con il seguente:
  "A  decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data  del  31  agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso
alla data del 31 dicembre 1972, e' concesso uno sgravio sul complesso
dei   contributi   da   corrispondere  all'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  dalle  aziende  industriali  ed  artigiane  che
impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n. 1523.
  Lo  sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento
delle    retribuzioni    assoggettate    alla    contribuzione    per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  la disoccupazione involontaria
corrisposta  ai  dipendenti che effettivamente lavorano nei territori
di  cui  al  precedente  comma,  al  netto  dei  compensi  per lavoro
considerato  straordinario  dai  contratti collettivi e, in mancanza,
dalla legge.
  Il  predetto  sgravio  contributivo si distribuisce fra i datori di
lavoro  e  i  lavoratori,  tenuto  conto  della  percentuale  in  cui
rispettivamente   concorrono  al  complesso  dei  contributi  per  le
assicurazioni  sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento
e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.
  A  decorrere  dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data  del  31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso
alla data del 31 dicembre 1972, alle aziende industriali ed artigiane
e'  concesso  un  ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10
per  cento  delle  retribuzioni,  calcolate  con  i criteri di cui al
secondo  comma  del  presente articolo, corrisposto al solo personale
assunto  posteriormente  alla data del 30 settembre 1968 e risultante
superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda
nei  sopra  indicati  territori  del  Mezzogiorno alla data medesima,
ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi.
  Ai  fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo
di  cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori
dipendenti  dalla  stessa  impresa  ancorche'  distribuiti in diversi
stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria
attivita' nei territori anzidetti.
  Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30
settembre  1968,  licenziato  successivamente  alla  data  stessa, si
esclude  dalla  determinazione della misura delle retribuzioni, sulle
quali calcolare l'ulteriore sgravio contributi o di cui al precedente
quarto  comma,  la  retribuzione  corrisposta  ad uno dei lavoratori,
assunti  dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a
concorrenza  della  copertura  dei  posti  in essere alla data del 30
settembre 1968.
  Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della
previdenza  sociale tutte le notizie e le documentazioni necessarie a
dimostrare  il  diritto  alla  applicazione  degli  sgravi e l'esatta
determinazione degli stessi.
  I  datori  di  lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso
delle  somme  dovute  per  contributi  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale.
  Il  datore  di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di
quella  prevista a norma del presente decreto, sara' tenuto a versare
una  somma  pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente
applicato.
  I   proventi  derivanti  all'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale   dall'applicazione   delle   sanzioni   previste  dal  comma
precedente  sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria".
  All'articolo 19, il primo comma e' sostituito con il seguente:
  "L'importo  dello  sgravio  concesso in applicazione del precedente
articolo  e' posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione  involontaria,  gestita  dall'istituto nazionale della
previdenza  sociale,  che  vi fara' fronte con corrispondente apporto
dello  Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 466.500 milioni,
da  erogarsi,  in  rate  bimestrali  anticipate, nei seguenti importi
annuali:
    lire 27.600 milioni per l'anno 1968;
    lire 86.600 milioni per l'anno 1969;
    lire 100.700 milioni per l'anno 1970;
    lire 116.800 milioni per l'anno 1971;
    lire 134.800 milioni per l'anno 1972".
  All'articolo 20, il primo comma e' sostituito con il seguente:
  "Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il
Ministro  per  il  tesoro  e'  autorizzato  ad  emettere  certificati
speciali  di  credito  per  un  ricavo  netto di lire 466.500 milioni
ripartito come segue:
    lire 27.600 milioni per l'anno finanziario 1968;
    lire 86.600 milioni per l'anno finanziario 1969;
    lire 100.700 milioni per l'anno finanziario 1970;
    lire 116.800 milioni per l'anno finanziario 1971;
    lire 134.800 milioni per l'anno finanziario 1972".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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