Legge Ordinaria n. 195 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1968 n. 77)
Adeguamento dei termini legali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  27-ter  del  decreto-legge  18  novembre  1966, n. 976,
convertito  nella  legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' sostituito dal
seguente:
  "Alle   imprese  sociali  di  cui  al  primo  ed  al  quarto  comma
dell'articolo  27 e' concesso il termine di cinque anni per adempiere
agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                                 MORO

                                                                 Vist
o, il Guardasigilli: REALE
 

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