Legge Ordinaria n. 241 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1968 n. 81)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e
per  la  ripresa  economica  dei  comuni  della  Sicilia  colpiti dai
terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, il primo comma e' sostituito con il seguente:
  Nei  comuni  delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti
dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio
1968,  n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in
sede  di  conversione in legge, e in quegli altri comuni delle stesse
province  che possono venire determinati con decreti del Ministro per
i  lavori  pubblici  di  concerto  con  quelli per l'interno e per il
tesoro,  da  emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del   presente   decreto,  il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  e'
autorizzato a provvedere:

  Alla  lettera  d)  dopo  la  parola:  commerciali, sono aggiunte le
altre: ivi comprese le farmacie.

  Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
  I  comuni  indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati,
agli  effetti dell'art. 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n.
717, territori caratterizzati da particolare depressione.

  L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
  L'eventuale appartenenza alla categoria sismica dei comuni indicati
ai  sensi dell'art. 1 sara' stabilita per ciascun comune, a tutti gli
effetti  della  legge  25  novembre  1962,  n.  1684, con decreti del
Ministro  per  i  lavori  pubblici  di  concerto  con il Ministro per
l'interno  sentito  il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Nei  comuni  di cui all'articolo 1 per gli edifici aventi oltre tre
piani e' obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio.

  All'articolo  3, quarto comma, dopo le parole: ammortizzabili in 35
anni,  sono aggiunte le altre: La differenza tra il tasso d'interesse
praticato   dall'istituto   di   credito   e  quello  indicato  sara'
corrisposta   dallo  Stato  direttamente  agli  istituti  di  credito
interessati  in  unica  soluzione capitalizzata al tasso di interesse
legale.

  Al quinto comma, la lettera a) e' sostituita con la seguente:
    a)  al  90  per  cento  della spesa per i proprietari di una sola
unita'   immobiliare   utilizzata  personalmente  o  da  un  prossimo
congiunto  che  pur  risultando  iscritti  per  l'anno 1967 nei ruoli
dell'imposta  sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti
nei  ruoli  dell'imposta  complementare,  nonche'  per gli alloggi di
proprieta' degli enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico
sull'edilizia  economica  e  popolare  approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni;

  Al quinto comma, lettera b) sono soppresse le parole: di alloggi di
proprieta' degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonche'.

  All'ultimo  comma  dopo  le parole: stesso comune, sono aggiunte le
altre:  o di altro comune terremotato della Sicilia, e sono soppresse
le  parole:  In  tal caso il contributo e' commisurato al solo valore
della costruzione.

  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente articolo 3-bis:
  I  contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi
anche  se  i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in
vigore  della presente legge, finche' il competente ufficio del genio
civile  abbia  accertato  l'entita'  dei  danni  arrecati dall'evento
sismico  e purche' i lavori rispondano alle prescrizioni del presente
decreto.

  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente articolo 4-bis:
  Le  disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si
applicano  anche  a  favore  dei  proprietari  di  unita' immobiliari
appartenenti  ad  abitati  da  trasferire per ragioni di sicurezza se
anche non colpite dal terremoto.

  All'articolo  5,  dopo la parola: pubblici, sono aggiunte le altre:
che  sara' emesso entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.

  All'articolo   6,   secondo   comma,   sono   aggiunte  le  parole:
L'erogazione della residua somma sara' corrisposta in base a stati di
avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

  Al  quarto comma, le parole: entro sei mesi, sono sostituite con le
altre: entro un anno.

  All'ultimo  comma,  le  parole:  La concessione dei contributi e la
corresponsione   della   residua   somma   dovuta   a  seguito  della
anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo,
e'  subordinata,  sono  sostituite  con  le altre: La concessione del
contributo   e   del  saldo  dovuto  a  seguito  dei  pagamenti  gia'
corrisposti e' subordinata.

  All'art.  7,  primo  comma,  dopo  le  parole:  piu'  persone, sono
aggiunte  le  altre: o e' dato in locazione; dopo le parole: di esse,
sono  aggiunte  le  altre:  e  dal locatario rispettivamente; dopo la
parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o del proprietario.

  Al secondo comma, dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le
altre: o il locatario che hanno; dopo la parola: comproprietari, sono
aggiunte   le   altre:   o   proprietario;  dopo  le  parole:  tra  i
comproprietari, sono aggiunte le altre: e concedenti e locatori.

  All'articolo  8,  terzo comma, dopo le parole: nonche' ad istituti,
sono aggiunte le altre: o enti.

  All'articolo  9,  secondo  comma,  dopo  le parole: ai comuni, sono
aggiunte  le altre: ai consorzi di comuni di cui all'articolo 4 della
legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

  All'articolo  10,  primo  comma,  dopo  le parole: e' affidata agli
Istituti, sono aggiunte le altre: autonomi per le case popolari.

  Al terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: I suddetti decreti
dovranno  prevedere  la  preferenza  di  assegnazione  alle  famiglie
numerose e povere ovvero di pensionati.

  All'articolo   12,  primo  comma,  secondo  capoverso,  le  parole:
dall'assessorato   all'urbanistica   della  Regione  siciliana,  sono
sostituite  con  le  altre: dall'assessorato ai lavori pubblici della
Regione siciliana.

  Al primo comma e' aggiunto il seguente capoverso:
    dal  sovraintendente  scolastico  regionale di cui all'articolo 3
della legge 28 luglio 1967, n. 641.

  All'articolo  13,  primo  comma,  dopo le parole: nei modi previsti
dalla  legge  25  giugno  1865,  n. 2359, sono aggiunte le altre: con
riferimento  al  valore  venale  di  mercato  delle  aree  alla  data
dell'evento sismico.

  All'articolo  16,  sesto comma, sono aggiunte le seguenti parole: e
saranno  preferiti,  compatibilmente ai titoli richiesti, i cittadini
che   risultavano   residenti  nei  comuni  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

  All'articolo 17, l'ultimo comma e' sostituito con il seguente:
  Assistono  alle  riunioni del comitato quattro rappresentanti della
Regione siciliana, appartenenti agli assessorati dei lavori pubblici,
della sanita', dell'agricoltura e degli enti locali.

  L'articolo 22 e' sostituito con il seguente:
  Sono  autorizzati  l'acquisto  e  l'installazione  di  baracche  da
adibirsi  ad uso di scuole pubbliche e materne nelle localita' in cui
sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistri dei terremoti del
mese di gennaio 1968.
  Le spese relative gravano sugli stanziamenti previsti dall'articolo
41  del  decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dell'articolo 12 del
decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

  All'articolo   23,  ultimo  comma,  le  parole:  e'  autorizzata  a
comprendere, sono sostituite con la parola: comprendera'.

  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti articoli:

                            Art. 23-bis.
  Nel  caso  di unita' immobiliari sinistrate comprese in un medesimo
condominio, qualora sorga dissenso tra i condomini circa l'ubicazione
dell'area  e  la  progettazione  dell'edificio  da ricostruire, sara'
presa  in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto
comma  del  codice  civile,  la proposta espressa dai partecipanti al
condominio  che  rappresentino  un  terzo  dei condomini e piu' della
meta' del valore dell'edificio.

                            Art. 23-ter.
  La  consistenza  dei nuclei familiari prevista dal presente decreto
e' riferita alla data dell'entrata in vigore dello stesso.

                           Art. 23-quater.
  Ai  fini  della  commisurazione dei contributi di cui agli articoli
precedenti,  la  spesa  per  la  ricostruzione  o  la riparazione dei
fabbricati  distrutti  o  danneggiati o trasferiti, viene determinata
secondo  i  prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia
ancorche' la ricostruzione avvenga su area diversa.
  Le  unita'  immobiliari  ricostruite  ed,  in  quanto possibile, le
unita'  immobiliari  riparate  -  devono  essere almeno conformi alle
prescrizioni   sull'edilizia  popolare  della  legislazione  vigente,
secondo  le  esigenze  del  nucleo  familiare, ed il contributo sara'
commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli articoli
precedenti.

  All'articolo 25 e' aggiunto il seguente comma:
  Gli  stessi  contributi,  a  prescindere  dall'ipotesi  di  cui  ai
precedenti  commi,  saranno  concessi  ai  coltivatori diretti per la
ricostruzione  o  riparazione  di  fabbricati rurali non destinati ad
abitazione.

  Dopo l'articolo 25 e' aggiunto ii seguente articolo 25-bis:
  Qualora  i  fabbricati  rurali  di  cui  al precedente articolo 24,
lettera  b),  siano  in uso ad affittuari, a coloni, a mezzadri, o ad
altri   operatori   agricoli  in  base  a  contratto  agrario  ed  il
proprietario  non  esegua  la  riparazione  o  la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti nel termine fissato dall'ispettorato
provinciale  dell'agricoltura,  in  seguito  a  richiesta  dei citati
agricoltori,   gli   agricoltori   medesimi  possono  sostituirsi  al
proprietario  ai  sensi  dell'articolo  1577,  capoverso,  del codice
civile.  In  tal  caso  il  contributo di cui all'articolo 1 previsto
dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, puo' essere concesso direttamente
al  conduttore,  colono  o  mezzadro, sempre che questi provveda alla
esecuzione dei lavori di ripristino.
  L'operatore  agricolo che ha eseguito i lavori ha nei confronti del
proprietario  diritto  di  rivalsa  per  la  differenza  tra la spesa
ammessa a contributo e l'ammontare di questo con il limite massimo di
lire un milione e per interessi legali.
  Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine
massimo  di  cinque  anni  ed  e'  assistito  da  privilegio speciale
sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.
  Detto privilegio e' equiparato a quello indicato nell'articolo 2775
del  codice  civile  e  segue,  nell'ordine,  il  privilegio  di  cui
all'articolo 2780, n. 1, del codice civile.

  All'articolo  27,  sesto  comma,  sono  aggiunte le parole: nonche'
all'ente  siciliano di promozione industriale che vi provvede a mezzo
delle aziende al medesimo collegate.

  All'articolo  28,  secondo  comma,  le  parole:  60 per cento, sono
sostituite con le altre: 50 per cento.

  Al  quarto  comma  le  parole: 40 per cento, sono sostituite con le
altre: 50 per cento.

  All'articolo  29,  secondo  comma,  le  parole:  1  per  100,  sono
sostituite con le altre: 0,50 per 100.

  All'articolo  34,  quarto comma, le parole: degli articoli 24 e 27,
sono sostituite con le altre: degli articoli 24, 25 e 27.
  Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
  Le  norme  di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si
applicano  anche  agli  interventi  di  competenza  degli ispettorati
ripartimentali  delle  foreste,  previsti  dagli  articoli  24  e 25,
nonche'  per  l'accreditamento  dei  fondi per gli oneri di carattere
generale, di cui alla lettera i) dell'articolo 36.

  All'articolo  35,  dopo  le  parole:  gli  ispettorati  provinciali
dell'agricoltura,  sono  aggiunte  le  altre:  e ripartimentali delle
foreste; e dopo le parole: di cui al presente decreto, le altre: e al
decreto 22 gennaio 1968, n. 12.

  All'articolo  36,  lettera  a),  dopo  la  parola: ripristino, sono
aggiunte le altre: e al completamento.

  Alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  relativi al ripristino, sono
aggiunte le altre: e al completamento.

  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti articoli:

                            Art. 36-bis.
  Nei  comuni  della  Sicilia  colpiti dal terremoto verificatosi nei
mesi  di  ottobre  e  novembre  1967,  indicati  nel decreto-legge 22
gennaio  1968,  n.  12, e sue modificazioni e che saranno determinati
con  decreti  del  Ministro  per  i  lavori pubblici, di concerto con
quelli  per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore
per  i lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
applicano  le  provvidenze  di  cui  agli  articoli 1 e 3, secondo le
modalita',  per  quanto applicabili, previste dal presente decreto al
titolo "Opere pubbliche ed abitati".
  Negli  stessi  comuni di cui al primo comma si applicano inoltre le
provvidenze  previste dall'articolo 24, lettera b) e dall'articolo 25
limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati rurali.

                            Art. 36-ter.
  Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di
competenza  del Ministero dei lavori pubblici e' autorizzata la spesa
di  lire  7.300  milioni che sara' iscritta nello stato di previsione
dello stesso Ministero in ragione di lire 5.300 milioni per l'anno
  finanziario  1968  e  di  lire 2.000 milioni per l'anno finanziario
  1969.
Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di
competenza   del   Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e'
autorizzata  la  spesa  di  lire 500 milioni che sara' iscritta nello
stato  di  previsione  dello  stesso Ministero per l'anno finanziario
1968.

                           Art. 36-quater.
  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 200 milioni, che sara' iscritta
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei lavori pubblici per
l'anno  finanziario 1968, per il finanziamento di lavori di carattere
urgente  ed  inderogabile  previsti dal decreto legislativo 12 aprile
1948,  n.  1010,  ratificato con legge 18 dicembre 1962, n. 3136, nei
comuni  della  Sicilia  colpiti  dai  terremoti  dell'ottobre  e  del
novembre 1967.

                         Art. 36-quinquies.
  All'onere  di  lire  6  miliardi  derivante  dall'applicazione  dei
precedenti  articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater nell'anno finanziario
1968  si provvede per lire 4.000 milioni a carico del fondo di cui al
capitolo  5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  1967 e per lire 2.000 milioni con corrispondente
aliquota  del  gettito  derivante  dall'applicazione  della  legge 14
novembre  1967,  n.  1147,  riguardante  disposizioni  in  materia di
restituzione   dell'imposta  generale  sull'entrata  per  i  prodotti
esportati  e  di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di
provenienza estera.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo  37,  primo  comma,  le  parole:  non superiore a lire
500.000, sono sostituite con le altre: di lire 500.000.

  Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
  Il Ministero della sanita' e' autorizzato ad emettere, sui fondi di
cui  agli  articoli 34, 35 e 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n.
12,  ordini  di  accreditamento  a  favore  dei  medici  e veterinari
provinciali  delle  province  di  Agrigento,  Palermo  e Trapani fino
all'importo  di  lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
  Per  gli  acquisti  da  effettuarsi  con i fondi di cui al predetto
articolo  34, il Ministero della sanita' puo' provvedere a trattativa
privata  fino a un importo per ciascun contratto non superiore a lire
20 milioni.
  Le   somme   non   utilizzate   nell'anno   1963  potranno  esserlo
nell'esercizio successivo.

  Dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

                            Art. 37-bis.
  Per  la  ripresa  dell'attivita'  produttiva da parte delle imprese
industriali,   commerciali   ed   artigiane,   comprese  le  societa'
cooperative,  colpite  dai  terremoti  del gennaio 1968 in Sicilia e'
autorizzata  la  spesa di lire 1500 milioni, che sara' iscritta nello
stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1968  da  destinare alla corresponsione di contributi sugli interessi
relativi  alle  operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della
legge  25  luglio  1952,  n.  949, e successive modificazioni e della
legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni.
  I  finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi
anche per la formazione e la ricostituzione delle scorte tecniche.
  La  misura  del  contributo  e' pari alla differenza tra i tassi di
interesse  che,  per  le  operazioni  di  cui al primo comma, saranno
stabiliti  dal  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
risparmio,  e  quello  del  3  per  cento  comprensivo  di ogni onere
accessorio  e spese, che dovra' essere corrisposto dagli imprenditori
mutuatari.
  L'ammontare  dei  singoli  mutui  da  concedersi ai sensi del primo
comma  del  presente articolo non puo' superare l'importo delle spese
necessarie  per il ripristino o la ricostruzione di una potenzialita'
aziendale  fino  ad  un  massimo  del 50 per cento superiore a quella
della azienda sinistrata.
  Alla  corresponsione  dei  contributi  agli  istituti  finanziatori
provvederanno,  per  le imprese industriali e commerciali, l'Istituto
centrale  per  il  credito  a  medio  termine  alle  medie  e piccole
industrie  e,  per le imprese artigiane, la Cassa per il credito alle
imprese artigiane.
  Il  Ministro  per  il  tesoro  di  concerto  con  il  Ministro  per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  ripartisce con propri
decreti,  la  somma di cui al primo comma del presente articolo fra i
tre  settori  interessati  e  assegna  i  relativi fondi all'Istituto
centrale  per  il  credito  a  medio  termine  alle  medie  e piccole
industrie e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.
  L'assegnazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ad
integrazione  dei  fondi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio
1952, n. 949, sara' effettuata tenendo conto anche di quanto disposto
dall'articolo  25 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n.
1.

                            Art. 37-ter.
  Le operazioni di cui al precedente articolo 37-bis effettuate dalle
imprese  industriali  e  commerciali  sono  assistite  dalla garanzia
sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 28 del
decreto-legge  18  novembre  1966,  n. 976, convertito nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142, con le modalita' dello stesso articolo.
  Le  operazioni  di  cui  all'articolo  precedente  effettuate dalle
imprese artigiane sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo
centrale  di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
  I fondi centrali di garanzia indicati nei due precedenti commi sono
integrati della somma di lire 250 milioni ciascuno.
  Ai  fini  del  comma precedente e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni  che  sara'  iscritta nell'anno finanziario 1968 per lire 250
milioni nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per lire
250  milioni  nello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.

  All'articolo  38,  primo  comma,  le  parole:  all'articolo 1, sono
sostituite con le altre: agli articoli 1 e 44-ter.

  All'articolo 41 il primo comma e' sostituito con il seguente:
  Alle  famiglie  che  abbiano  perduto  un  componente per causa dei
terremoti  del  gennaio  1968  e'  concesso  un contributo di lire un
milione;  alle  famiglie  che  abbiano  perduto  piu'  componenti  e'
concesso  un  ulteriore  contributo  di  mezzo  milione  per  ciascun
componente,  in  aggiunta  al  contributo  di  un  milione  di cui al
presente comma.

  Dopo l'articolo 41 e' aggiunto il seguente articolo 41-bis:
  E'  riconosciuta la qualita' di infortunati del lavoro ai cittadini
rimasti  invalidi  in conseguenza del terremoto dell'ottobre-novembre
1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.
  Agli  invalidi  e  ai  superstiti e' concessa, rispettivamente, una
rendita  vitalizia  di  invalidita'  o  una rendita di reversibilita'
secondo  le  norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro
gli infortuni.
  Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e
vengono rimborsate annualmente dallo Stato.

  All'articolo 43, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
  A   valere  su  tale  stanziamento  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  a disporre anticipazioni ai comuni che debbono procedere
all'urgente  demolizione  di abitazioni pericolanti, salvo conguaglio
in  sede  di liquidazione dei contributi di cui al primo e al secondo
comma del presente articolo.

  All'articolo  44, dopo le parole: comuni indicati, sono aggiunte le
altre: nell'articolo 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12,
e.

  Dopo l'articolo 46 e' aggiunto il seguente articolo 46-bis:
  Tutti  gli  studenti  di  qualsiasi  ordine e grado residenti il 15
gennaio  1968 in uno dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1
del  decreto-legge  21  gennaio  1968,  n.  12,  sono  esonerati  dal
pagamento  di  tasse e contributi vari per l'anno scolastico in corso
1967-1968.

  All'articolo 47 e' aggiunto il seguente ultimo paragrafo:
    f)   contributi   all'opera   universitaria  dell'Universita'  di
Palermo.

  All'articolo  49,  primo  comma,  le  parole:  complessivo  di  due
milioni, sono sostituite con le altre: di 200 milioni per ogni ente.

  All'articolo   55,   primo   comma,   le   parole  da:  contemplati
rispettivamente,  sino  alla  fine,  sono  sostituite  con  le altre:
previsti,  rispettivamente  dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869,
e   dal  decreto-legge  31  luglio  1954,  n.  534,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1964, n. 870.

  L'articolo 59 e' sostituito con il seguente:
  La  Cassa  per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici, il
Ministero  dell'agricoltura e foreste, in relazione a quanto previsto
dall'articolo  6  della  legge  regionale  3  febbraio 1968, n. 1, la
Regione  siciliana,  nell'ambito  delle leggi vigenti, proporranno al
CIPE  una  serie  di  provvedimenti destinati a favorire la rinascita
economica e sociale dei comuni indicati dagli articoli 1 e 44-ter del
decreto-legge   22  gennaio  1968,  n.  12,  e  dall'articolo  1  del
decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.
  Inoltre il Ministero delle partecipazioni statali promuovera' nella
Regione  siciliana  l'intervento  degli enti a partecipazione statale
sia  nel  campo  delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative
produttive.
  Il  complesso  dei  provvedimenti  e  degli  interventi,  di cui al
presente articolo, sara' approvato entro il 31 dicembre 1968 dal CIPE
anche   nell'ambito   delle  procedure  di  revisione  del  piano  di
coordinamento   degli  interventi  ordinari  e  straordinari  per  il
Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

  Dopo l'articolo 59, sono aggiunti i seguenti:

                            Art. 59-bis.
  Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del
Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in
Palermo, aumentato a lire 4,3 miliardi con legge 24 dicembre 1966, n.
1260,  viene  ulteriormente  elevato  a  lire  7  miliardi.  Le somme
occorrenti  all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco
medesimo sotto forma di partecipazione.

                            Art. 59-ter.
  E'  autorizzata  la  spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello
Stato  per  la  realizzazione  di  un programma di opere stradali non
inferiore  a  lire 60 miliardi. Il programma, che deve comprendere la
costruzione  dell'autostrada  Punta  Raisi-Mazara  del  Vallo,  sara'
determinato   dal   Ministro  per  i  lavori  pubblici  d'intesa  col
Presidente della Regione siciliana.
  La  somma  di  lire  30  miliardi  sara'  iscritta nel bilancio del
Ministero  dei  lavori  pubblici  in  ragione  di lire 7 miliardi per
ciascuno  degli anni finanziari dal 1968 al 1971 e di lire 2 miliardi
nell'anno   finanziario   1972,   per  essere  assegnata  all'Azienda
nazionale autonoma delle strade.
  All'onere  derivante  dal  presente articolo si provvede negli anni
indicati  con  prelievo,  per  corrispondente importo delle somme che
annualmente  vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero
dei  lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera a), della legge
21 aprile 1962, n. 181.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti,  le  occorrenti variazioni al bilancio dello Stato nonche' a
quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

  L'articolo 63 e' sostituito con il seguente:
  All'onere  di  lire  82  miliardi  derivante  dall'applicazione del
presente  decreto  nell'anno  finanziario  1968, si provvede quanto a
lire  60  miliardi,  con  i mezzi indicati ai precedenti articoli 60,
ultimo  comma,  e  62,  quanto  a lire 11 miliardi a carico del fondo
iscritto  al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi
mediante  riduzione  del  corrispondente  fondo dell'anno finanziario
1968,  e  quanto  a  lire un miliardo con corrispondente aliquota del
gettito  derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n.
1147,   riguardante   disposizioni   in   materia   di   restituzione
dell'imposta  generale  sull'entrata  per  i  prodotti esportati e di
imposizione  di  conguaglio  sugli  analoghi  prodotti di provenienza
estera.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - FANFANI - TAVIANI
- REALE - PRETI -
TREMELLONI - GUI -
                                                  MANCINI - RESTIVO -
                                                  ANDREOTTI - BOSCO -
                                                 MARIOTTI - PASTORE -
                                                 PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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