Legge Ordinaria n. 246 del 08/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1968 n. 82)
Modificazioni dei limiti, previsti dalla legge sul lotto, relativi alle tombole, alle lotterie e alle pesche o banchi di beneficenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  limiti  previsti  dall'articolo  40  del  regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito con la legge 5 giugno 1939, n. 973,
successivamente  sostituito  mediante  l'articolo  2  della  legge 15
luglio  1950, n. 585, sono aumentati a lire 3.000.000 nei casi di cui
ai  numeri  1)  e  3)  e  a  lire  500.000  nei  casi di cui al n. 2)
dell'articolo stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                         MORO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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