Legge Ordinaria n. 26 del 07/02/1968 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1968 n. 35)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150,
recante  proroga  dei  termini  per l'applicazione delle agevolazioni
tributarie in materia di edilizia, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
    "Ai  pensionati  che  abbiano  versato complessivamente almeno 40
mensilita'  di  contributi  alla  gestione  INACasa o alla GESCAL, ai
lavoratori  emigrati  e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla
legge  30  dicembre  1960,  n. 1676, e successive modificazioni, sono
estesi  i  benefici  di  cui  al  secondo  comma dell'articolo 45 del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio
1965,  n.  431,  quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e
popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa".
    All'articolo  5,  primo  comma,  le  parole:  "agli articoli 14 e
seguenti",  sono  sostituite  con  le  parole:  "agli  articoli  13 e
seguenti".
  All'articolo 6, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
  "Nel  termine  di un mese dalla pubblicazione della presente legge,
con  decreto  del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro
per  le  finanze,  saranno  fissate  le  nuove caratteristiche per la
classifica   delle   abitazioni   di  lusso,  le  quali  tengano,  in
particolare,  conto  del  costo  della costruzione e del rapporto tra
tale costo e il costo dell'area".
  All'articolo  6,  quarto  comma,  le parole: "prima dell'entrata in
vigore  del  presente  decreto", sono sostituite con le parole: "dopo
l'entrata  in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive
modificazioni".
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo 6-bis:
  "Il  primo  comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965,
n.  124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito
dal seguente:
    "E'  in  facolta'  del Ministro per i lavori pubblici di disporre
che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative
generali  o  speciali,  nella  competenza dei provveditori alle opere
pubbliche,  del presidente del Magistrato alle acque o del presidente
del   Magistrato  per  il  Po,  siano  trattate  dall'Amministrazione
centrale "".
  Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-ter:
  "Nei  comuni  dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio
1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area
necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme
o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                            MORO - PRETI - PIERACCINI
                                                  - COLOMBO - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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