Legge Ordinaria n. 286 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1968 n. 88)
Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile dei militari dell'aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre amministrazioni statali in servizio presso lo stesso ispettorato generale e sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno  1964,  n.  567,  emanate in attuazione dell'articolo 10 della
legge   30   gennaio   1963,   n.   141,   si   applicano,   ai  fini
dell'inquadramento    nei    ruoli    dello    ispettorato   generale
dell'aviazione   civile,   al   personale  militare  dell'aeronautica
militare ed al personale civile del Ministero della difesa e di altre
amministrazioni  dello  Stato anche con ordinamento autonomo, che sia
in servizio presso il predetto ispettorato generale e relativi organi
periferici almeno dal 31 dicembre 1966, previa valutazione favorevole
del consiglio di amministrazione dell'ispettorato stesso.
  Il   personale   inquadrato  nei  ruoli  dell'ispettorato  generale
dell'aviazione  civile,  ai  sensi del precedente comma, e' collocato
nei ruoli stessi, anche in soprannumero da riassorbire, in ragione di
meta'  delle  vacanze che si verificheranno nelle relative qualifiche
di inquadramento.
 

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