Legge Ordinaria n. 316 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1968 n. 91)
Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Presso  ciascuna  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di
commercio.
  Agli  effetti  della  presente  legge,  l'attivita'  di  agente  di
commercio   si  intende  esercitata  da  chiunque  venga  stabilmente
incaricato  da  una  o  piu'  imprese di promuovere la conclusione di
contratti in una o piu' zone determinate.
  L'attivita' di rappresentante di commercio si intende esercitata da
chiunque  venga  stabilmente  incaricato  da  una  o  piu' imprese di
concludere contratti in una o piu' zone determinate.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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