Legge Ordinaria n. 337 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1968 n. 93)
Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello
spettacolo viaggiante.
  Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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