Legge Ordinaria n. 361 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1968 n. 94)
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e dell'art. 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956,
n.  1317,  e  3  aprile  1961,  n.  284,  vengono estesi a tutti quei
cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che
abbiano  subito  persecuzioni  in  conseguenza  della  loro attivita'
politica  antifascista  e  loro condizione razziale sui territori, da
chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo
della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF).
  Pertanto  le  domande  gia' inoltrate da detti cittadini, intese ad
ottenere  i  benefici  delle  leggi di cui sopra, verranno riprese in
esame con effetto dalla loro presentazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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