Legge Ordinaria n. 38 del 27/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1968 n. 38)
Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognatura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'applicazione  negli  anni  finanziari dal 1967 al 1970 delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  6 della legge 29 luglio 1957, n.
634,  e'  autorizzato  il  limite  di impegno di lire 300 milioni per
ciascuno degli anni summenzionati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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