Legge Ordinaria n. 394 del 28/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1968 n. 97)
Contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni 1951-53 e 1958-60.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire 3 miliardi a carico del Ministero
dei  lavori  pubblici  per  provvedere,  in attuazione delle leggi 10
gennaio 1952, n. 9, 27 dicembre 1953.
  n.  938,  12  febbraio  1955,  n.  43,  28 gennaio 1960, n. 31 e 23
ottobre 1960, n. 1319:
    a)   alla   concessione   di  contributi  per  la  riparazione  o
ricostruzione  di  fabbricati di proprieta' privata adibiti ad uso di
civile  abitazione,  danneggiati  o  distrutti dalle alluvioni, nella
misura  e  con  le modalita' previste da ciascuna delle leggi citate,
sempre  che  l'intervento dello Stato sia stato richiesto nei termini
stabiliti dalle leggi medesime;
    b)  alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici
destinati  direttamente alla beneficenza ed assistenza, di proprieta'
delle  province,  comuni  ed  istituzioni  pubbliche  di assistenza e
beneficenza,  con  le  modalita' stabilite da ciascuna delle predette
leggi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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