Legge Ordinaria n. 774 del 07/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1969 n. 289)
Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  elezioni  dei  consigli  comunali e provinciali previste per il
1969 avranno luogo nella primavera del 1970.
  Contemporaneamente  si  terranno  le  prime  elezioni  regionali in
conformita'  a  quanto  stabilito  dall'articolo  22  della  legge 17
febbraio 1968, n. 108.
  Rimangono  in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti
gli  organi  di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri
enti  che,  per  legge  o  per statuto, vengono nominati dai consigli
comunali  e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano
le  loro  funzioni  fino  al  46°  giorno antecedente alla data delle
elezioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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