Legge Ordinaria n. 1089 del 18/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 9 gennaio 1971 n. 6)
Abrogazione delle norme concernenti la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni di guerra a seguito di condanna penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  abrogate  tutte le disposizioni che prevedono la perdita o la
sospensione  del  diritto  al  conseguimento  o  al  godimento  della
pensione,  assegno  o  indennita'  di  guerra  a  seguito di condanna
penale.
  Sono,   altresi',  abrogate  le  disposizioni  che  contemplano  la
riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra per i motivi di cui
al precedente comma.
 

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