Legge Ordinaria n. 1091 del 23/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 9 gennaio 1971 n. 6)
Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con  effetto  dal  1  gennaio  1970  e  fino  al  31 dicembre 1971,
rimangono  in  vigore le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1
del  regio  decreto-legge  11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella
legge  18  aprile  1935,  n.  961,  recante agevolazioni tributarie e
finanziarie  a  favore  dell'Ente  nazionale  di lavoro per i ciechi,
successivamente  prorogate  fino  al  31  dicembre  1969 ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947,
n.  1456,  e  delle  leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n.
736, 20 ottobre 1960, n. 1217, e 6 dicembre 1965, n. 1374.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
                                              PRETI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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