Legge Ordinaria n. 1295 del 30/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1971 n. 37)
Modifica al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo 151 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1967,  n.  1523,  si applica anche per
l'esecuzione di opere di qualsiasi tipo relative ai porti destinati a
servizio  delle  aree  e dei nuclei e, nell'ipotesi in cui esse siano
gia'  esistenti,  per  la  loro  acquisizione  da parte dei consorzi,
sempre  che si tratti di opere contemplate dai piani regolatori delle
aree  e  dei  nuclei,  approvati  prima  dell'entrata in vigore della
presente legge, che debbano essere destinate all'uso pubblico.
  La destinazione delle predette opere a tale uso viene accertata con
provvedimento del Ministro per la marina mercantile.
  L'ammontare  della  spesa  per  l'acquisizione delle opere predette
viene   stabilito   sulla   base  dei  costi  sostenuti,  ritenendosi
compensati gli ammortamenti con gli interessi per le somme investite,
e   sempreche'  siano  ritenuti  giustificati,  dal  punto  di  vista
tecnico-economico,  da  una  apposita  commissione  interministeriale
composta  dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
dal  direttore  generale  del  demanio  marittimo  e  dei  porti  del
Ministero  della  marina  mercantile  e  dal direttore generale delle
opere marittime del Ministero dei lavori pubblici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - TAVIANI -
                                                    FERRARI AGGRADI -
                                               LAURICELLA - MANNIRONI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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